Formazione Scuola-Lavoro (DL 9/9/2025 n. 127)
Allo scopo di mantenere uno stretto legame tra scuola e mondo del lavoro e favorire le future possibilità di impiego dei propri allievi, l'Istituto alberghiero di Assisi promuove attività di Formazione Scuola-Lavoro.
Tali attività, attuate sulla base di apposite convenzioni tra soggetto promotore (la scuola) e soggetti ospitanti (imprese, associazioni di categoria, camere di commercio, enti pubblici e privati), sono verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.
I soggetti ospitanti, accreditandosi presso la scuola, si rendono disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
La Formazione Scuola-Lavoro si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
ELENCO AZIENDE ACCREDITATE
Cliccare sul bottone sottostante per visualizzare l'elenco delle strutture accreditate. Si precisa che la dicitura "DVR" su sfondo verde, indica che l'azienda ha fornito il Documento di Valutazione dei Rischi, obbligatorio per attivare la Formazione Scuola Lavoro.
NORMATIVA
LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE
la legge 13 luglio 2015, n.107, ha inserito organicamente l’alternanza scuola lavoro (ASL) nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado (articoli dal 33 al 43).
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di Bilancio 2019), all’articolo 1, comma 785, ne dispone l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO” (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.
Con il Decreto Legge 9 settembre 2025 n, 127, "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", i PCTO vengono definiti Formazione Scuola-Lavoro.
Per gli istituti professionali, sono previste almeno 210 ore da effettuare negli ultimi 3 anni di corso.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.
NORMATIVA REGIONE UMBRIA
Gli stage in Italia sono regolamentati dalle normative regionali; diversamente, la normativa di riferimento per i tirocini rimane il decreto ministeriale 142/1998.
Al fine di stabilire standard minimi uniformi in tutta Italia, il 24 gennaio 2013 è stato siglato, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il documento “Linee guida in materia di tirocini”, come previsto dalla legge n. 92/2012 (Legge Fornero).
L'Umbria ha regolamentato la materia con la deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2013 n. 1354.
ARTICOLI PRINCIPALI
ART. 2 COMMA 7: la durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini [..] deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.
ART. 4 COMMA 2: i tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all’organizzazione del soggetto ospitante.
ART. 4 COMMA 5: Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, nonché con l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
ART. 9 COMMA 1: Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell’unità operativa o della sede legale in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curriculari o extracurriculari, entro i limiti di seguito indicati:
COME ACCREDITARSI PER OSPITARE ALLIEVI IN FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
DEVONO ACCREDITARSI SOLO LE AZIENDE CHE NON HANNO MAI DATO DISPONIBILITA' IN PRECEDENZA!
Le aziende interessate ad accogliere allievi in attività di formazione scuola-lavoro, devono fornire alla scuola i seguenti dati:
- ragione sociale
- partita IVA
- indirizzo email e recapito telefonico
- codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
LE AZIENDE OSPITANTI DEVONO FORNIRE ALL'ISTITUTO IL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) INTEGRATO DA UNA SPECIFICA SEZIONE CHE INDICHERA' LE MISURE DI PREVENZIONE E I DPP PREVISTI PER GLI STUDENTI
(decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 - articolo 17 comma 4).
clicca qui per scaricare un modello editabile! Una volta aperta la pagina, clicca in alto a destra sul menu "file" e quindi su "scarica"
Dopo aver ricevuto conferma dall'istituto, verranno inserite nell'elenco da cui ogni allievo individuerà autonomamente quella che riterrà soddisfare al meglio le proprie esigenze formative.
Accreditandosi si dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza della normativa regionale di riferimento e di soddisfare tutti i requisiti richiesti ai soggetti ospitanti.
MODULISTICA
RICHIESTA DISPONIBILITA' AZIENDE (CLASSI III)
N. B. LA COMPILAZIONE RIGUARDA SOLO LE AZIENDE ALLE QUALI NOSTRI ALLIEVI ABBIANO RICHIESTO DI ESSERE ACCOLTI IN FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO!
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON SARANNO DISPONIBILI MODULI CARTACEI
cliccare su "modulo on line classi terze"
ATTUALMENTE NON ATTIVO!
RICHIESTA DISPONIBILITA' AZIENDE (CLASSI IV)
N. B. LA COMPILAZIONE RIGUARDA SOLO LE AZIENDE ALLE QUALI NOSTRI ALLIEVI ABBIANO RICHIESTO DI ESSERE ACCOLTI IN FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO!
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON SARANNO DISPONIBILI MODULI CARTACEI
cliccare su "modulo on line classi quarte"
ATTUALMENTE NON ATTIVO!
Richiesta disponibilità aziende durante il periodo di sospensione delle lezioni (15 GIUGNO - 30 AGOSTO)
cliccare su "modulo on line tirocinio estivo"
ATTUALMENTE NON ATTIVO
CALENDARIO 2025/2026
ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCUOLA - LAVORO PROGRAMMATE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO
| CLASSI INTERESSATE | PERIODO |
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CLASSI TERZE INDIRIZZI ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA |
DAL 4 AL 16 MAGGIO 2026 (70 ORE)
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CLASSI QUARTE INDIRIZZI ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, PASTICCERIA, ACCOGLIENZA TURISTICA |
DAL 3 AL 15 GIUGNO 2026 (70 ORE)
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PERIODO ESTIVO
La formazione scuola - lavoro può essere svolta anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, in particolare nel periodo che va da giugno (terminato il calendario delle lezioni) ad agosto.
Possono parteciparvi gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:
- che abbiano compiuto i 16 anni di età;
- che abbiano richiesto volontariamente di svolgere un’attività facoltativa di integrazione della formazione;
- che abbiano conseguito un attestato inerente la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto lgs 81/2008);
- che abbiano il consenso dei genitori o di chi detiene la potestà.
Nei periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, l'attività di alternanza scuola - lavoro non può avere durata superiore ai 60 giorni









